La apostilla nei certificati del Casellario Giudiziale

Per gli atti stipulati in Italia da notai, funzionari di Cancelleria e ufficiali giudiziari, e da far valere all’estero, è prevista la legalizzazione. Si tratta di una attestazione ufficiale della qualità legale della persona che ha apposto una firma in calce ad un atto e della autenticità della firma stessa. 

I documenti da valere nei paesi firmatari della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sono sottoposti invece alla apostilla, una forma di legalizzazione semplificata

CHE COSA E’ L’APOSTILLA

L’apostille, in italiano postilla, è una specifica annotazione che convalida sul piano internazionale l’autenticità di un atto pubblico. Consiste in un timbro speciale apposto sul certificato originale. 

Attesta quindi l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità competente del Paese interessato.

I SOGGETTI COMPETENTI

Per la legalizzazione e per l’apostilla sono competenti:

  • la Procura della Repubblica nella cui circoscrizione gli atti sono formati. Ad essa fanno riferimento gli atti giudiziari e notarili (atti firmati da notai, personale giudiziario, direttori carceri, ufficiali giudiziari, P.R.A.);
  • la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo in riferimento agli atti amministrativi (atti firmati da consoli, CCIAA, ufficiali dello stato civile).

Possono fare invece richiesta tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento:

  1. italiano all’estero;
  2. consolare estero in Italia;

COSA FARE PER APPORRE L’APOSTILLA

Chiunque può presentare la documentazione da apostillare, comprensiva di eventuali allegati. 

Dev’essere consegnata presso l’ufficio competente, specificando lo Stato estero di destinazione.

Tra gli atti di cui possibile richiedere la postilla vi sono i certificati del Casellario Giudiziale. Questi rientrano infatti tra i documenti previsti dalla Convenzione.

L’ufficio del Casellario Giudiziale rilascia i seguenti certificati:

  • Generale
  • Penale
  • Civile

A questi si aggiungono anche:

  • il certificato carichi pendenti Tribunale
  • il certificato anagrafe delle sanzioni amministrative.

Tali documenti contengono tutti i dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a persone fisiche, in base a quanto stabilito dall’art. 3 del D.P.R. 313/2012.

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