AFFRANCAZIONI

In questo articolo intendiamo spiegare cosa sono le Affrancazioni fornendo una serie di informazioni mirate e dettagliate finalizzate a spiegare con chiarezza cos’è un’affrancazione, in quali casi si applica, chi ha il titolo per richiederla, quali sono le condizioni per richiederla e molto altro ancora.

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Per affrancazione si intende la rimozione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione e locazione degli immobili realizzati nei Piani di Zona, a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del proprietario dell’immobile a favore dell’Amministrazione Comunale.  

Possono avvalersi della procedura di affrancazione  - tutti i proprietari degli alloggi realizzati su aree ricomprese nei piani di zona ( I e II  P.E.E.P.), sia concesse in diritto di superficie che cedute in diritto di proprietà, trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento (quello cioè intervenuto tra concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà che ha sottoscritto la convenzione con il Comune di Roma e l’assegnatario/acquirente). - Possono avvalersi tutti coloro che vi abbiano interesse anche se  non più titolari di diritti reali sul bene immobile (ex proprietari) in base alla L.136/2018, art. 25-undicies.  

Per poter proporre istanza di affrancazione, occorre: - che il soggetto richiedente sia l’attuale proprietario dell’immobile; - che il soggetto richiedente abbia interesse sul bene immobile (ex proprietario); - che siano trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento ( quello cioè intervenuto tra  concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà che ha sottoscritto la convenzione con il Comune di Roma e l’assegnatario/acquirente).  

Il proprietario dell’immobile, oggetto di affrancazione, dovrà presentare istanza presso la U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, corredata di tutti i documenti comprovanti la proprietà dell’immobile, i dati catastali, il regolamento di Condominio completo delle tabelle millesimali, il documento d’identità del proprietario istante, la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria.   L’istanza può essere presentata in forma ordinaria oppure semplificata.  

L’istanza in forma ordinaria presuppone che al termine dell’istruttoria effettuata dagli uffici, verrà comunicato al richiedente l’ammontare del corrispettivo di affrancazione da corrispondere a Roma Capitale, prima della stipula dell’atto notarile di convenzione, al fine di liberare l’immobile dal vincolo del prezzo massimo di cessione e immetterlo, quindi, sul libero mercato. I tempi di evasione dell’istanza in forma ordinaria da parte di Roma Capitale possono arrivare anche a 3-4 anni di attesa.  

L’istanza in forma semplificata presuppone che vi sia un Tecnico che, eseguiti tutti i controlli preliminari preposti a determinare la fattibilità della pratica, determini asseveri e certifichi l’ammontare del corrispettivo di affrancazione che l’istante è tenuto a pagare a Roma Capitale ed essere allegati all’istanza. Mediante questa procedura i tempi di evasione da parte di Roma Capitale per emanare la Determinazione di Affrancazione si riducono ad una forchetta variabile tra 15 e 90gg . Ottenuta la Determinazione di Affrancazione si potrà poi stipulare l’atto notarile della convenzione, al fine di liberare l’immobile dal vincolo del prezzo massimo di cessione e immetterlo, quindi, sul libero mercato.   Coloro che avessero già presentato domanda di affrancazione negli anni passati, ma ancora non conclusa, con la procedura ordinaria, possono presentare una nuova domanda con la Procedura Semplificata.  Ovviamente in questo caso presentazione l’istanza in procedura semplificata annullerebbe quella in procedura ordinaria .

L’istanza di affrancazione può essere presentata: In procedura ordinaria Dal proprietario dell’immobile che sottoscrive l’istanza In procedura semplificata Dal proprietario dell’immobile che sottoscrive l’istanza e dal professionista delegato da proprietario     

Chi ha già presentato l’istanza con la procedura ordinaria deve controllare di aver consegnato tutta la documentazione richiesta ed eventualmente integrarla utilizzando il modulo di istanza segnalando nel riquadro in alto a destra la data di presentazione della stessa e il numero di protocollo.  

Il pagamento del corrispettivo di affrancazione può essere rateizzato, in non più di 36 rate mensili con importo minimo di euro 50 per ciascuna rata. Tuttavia la convenzione integrativa potrà essere sottoscritta solamente dopo l’avvenuto pagamento della prima quota e le restanti quote, maggiorate di interessi legali, dovranno essere accompagnate da idonea garanzia fidejussoria, a cura e spese del soggetto affrancatario, come previsto dal Decreto MEF n. 151/2020.    

Nel caso in cui i diritti di istruttoria fossero già stati pagati per una precedente istanza presentata in modo ordinario dal medesimo intestatario e si vuole optare per la Procedura Semplificata Asseverata, non si dovrà procedere ad alcun nuovo versamento, ma copia dell’attestazione di avvenuto pagamento dovrà comunque essere allegata alla nuova istanza in autocertificazione che verrà presentata.  

La procedura Semplificata Asseverata NON consente di presentare una domanda in urgenza, tuttavia la la procedura Semplificata i tempi di ottenimento della Delibera del Comune di Roma variano da 30 a 90gg. 

Una domanda urgentata già presente all’ufficio Affrancazioni perde il diritto di urgenza se viene ripresentata con la Procedura Semplificata Asseverata.  

Un’istanza di Affrancazione Di norma può essere considerata urgentata quando l’istruttoria delle istanze presentate in modo ordinario segue l’ordine di protocollazione. Tuttavia, viene data priorità alle istanze, complete di documentazione, che riportino la richiesta di trattazione d’urgenza secondo il seguente ordine di precedenza in base alla deliberazione di Giunta Capitolina 108 del 12.12.2016 che definisce di fatto i criteri di priorità”: a) prossima compravendita (a tal fine è necessario allegare contratto preliminare di vendita registrato e trascritto); b) sentenza di separazione giudiziale tra coniugi od omologa del Tribunale, in caso di separazione consensuale; c) divisione ereditaria (a tal fine è necessario allegare idonea documentazione dimostrativa).    

Possono chiedere il ricalcolo/rimborso del calcolo del canone di affrancazione per la rimozione dei vincoli del prezzo massimo di cessione in applicazione del Decreto MEF n.151/2020: - Chi ha già stipulato con Roma Capitale, si rinvia per la richiesta di rimborso a quanto espressamente previsto nelle Convenzioni atto per l’eliminazione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione nei Piani di Zona di cui alla 167/1962 sottoscritta con il Roma Capitale - Chi ha ricevuto la lettera di canone ma ancora non ha provveduto al versamento e non sono decorsi 60gg dal ricevimento della lettera - Chi ha ricevuto la lettera di canone, ha effettuato il versamento, è stata già predisposta la determinazione di autorizzazione alla stipula e che deve ancora sottoscrivere la Convenzione Integrativa con Roma Capitale.  

Gli immobili non residenziali non soggiacciono alla disciplina dell’affrancazione, poiché le disposizioni di cui all’art.35 della L. 865/1971 prevedono, al comma 8, lettera e), l’inserimento, in ambito convenzionale, di criteri per la “determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione nonché per la determinazione del prezzo di cessione” solo relativamente ad “alloggi”.  

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